Diritto civile

Richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicurativa (messa in mora). Cosa deve contenere?

25 Giu 2026

Richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicurativa (messa in mora). Cosa deve contenere?

La semplice denuncia del sinistro non basta a sospendere la prescrizione in materia assicurativa: occorre una vera e propria richiesta di risarcimento rivolta all’assicuratore, con la quale il danneggiato formula la pretesa risarcitoria.

Pertanto è consigliabile l’invio tramite raccomandata A/R o una PEC, in modo da poter avere una data certa dell’avvenuta ricezione.

La richiesta deve contenere elementi sufficienti per:

  • accertare la responsabilità del danneggiante;
  • stimare il danno;
  • consentire la formulazione di un’offerta risarcitoria.

Se mancano elementi indispensabili, l’eventuale domanda giudiziale è improcedibile.

L’assicuratore, una volta ricevuta la richiesta, deve:

fornire al proprio assicurato/danneggiato informazioni esaurienti e suggerire le integrazioni necessarie, in adempimento degli obblighi di correttezza e buona fede, ovvero prestare una vera e propria assistenza tecnica e informativa.

Termini per l’offerta risarcitoria

La compagnia Assicurativa, una volta ricevuta la vostra richiesta completa, l’impresa deve formulare l’offerta o comunicare i motivi che la impediscono entro:

  • 60 giorni per sinistri con soli danni alle cose, in assenza di constatazione amichevole;
  • 90 giorni per sinistri con danni alla persona.

I suddetti termini si riducono del 50%, ossia 30 per i danni materiali e 45 per i danni fisici,  in presenza di denuncia sottoscritta da entrambi i conducenti.


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