Richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicurativa (messa in mora). Cosa deve contenere?
25 Giu 2026
La semplice denuncia del sinistro non basta a sospendere la prescrizione in materia assicurativa: occorre una vera e propria richiesta di risarcimento rivolta all’assicuratore, con la quale il danneggiato formula la pretesa risarcitoria.
Pertanto è consigliabile l’invio tramite raccomandata A/R o una PEC, in modo da poter avere una data certa dell’avvenuta ricezione.
La richiesta deve contenere elementi sufficienti per:
- accertare la responsabilità del danneggiante;
- stimare il danno;
- consentire la formulazione di un’offerta risarcitoria.
Se mancano elementi indispensabili, l’eventuale domanda giudiziale è improcedibile.
L’assicuratore, una volta ricevuta la richiesta, deve:
fornire al proprio assicurato/danneggiato informazioni esaurienti e suggerire le integrazioni necessarie, in adempimento degli obblighi di correttezza e buona fede, ovvero prestare una vera e propria assistenza tecnica e informativa.
Termini per l’offerta risarcitoria
La compagnia Assicurativa, una volta ricevuta la vostra richiesta completa, l’impresa deve formulare l’offerta o comunicare i motivi che la impediscono entro:
- 60 giorni per sinistri con soli danni alle cose, in assenza di constatazione amichevole;
- 90 giorni per sinistri con danni alla persona.
I suddetti termini si riducono del 50%, ossia 30 per i danni materiali e 45 per i danni fisici, in presenza di denuncia sottoscritta da entrambi i conducenti.