Patrocinio a spese dello Stato
25 Giu 2026
Natura dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, conosciuto meglio come “Gratuito Patrocinio” è l’istituto che consente ai soggetti non abbienti di essere assistiti da un difensore, il quale può avvalersi di consulenti tecnici, con spese a carico dell’Erario, al fine di rendere effettivo il diritto di difesa anche per chi non può sostenere i costi del processo.
Esso vale per tutte le procedure: Civile, Penale, Amministrative e Tributaria, ed è regolato dal D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia).
Così come previsto dell’art. 24, comma 3, Cost., il quale assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione, garantendo il principio di uguaglianza e l’effettività della difesa tecnica a tutti i cittadini, evitando discriminazioni fondate sulle condizioni economiche.
La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che il diritto di difesa deve essere “pieno ed effettivo” e che il processo non può ridursi a un rito formale, ma deve consentire un reale accesso alla tutela giurisdizionale, comprensivo della possibilità di ottenere una decisione di merito sul diritto o interesse fatto valere.
Per poter accedere al Patrocinio a spese dello Stato, il T.U. spese di giustizia sono previsti determinati requisiti reddituali, ossia il richiedente deve avere un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore al limite fissato dall’art. 76 TUSG, periodicamente aggiornato, che attualmente è pari a 13.659,64 euro, come aggiornato dal D.M. 22 aprile 2025.