Diritto civile

L’Opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada

25 Giu 2026

L’Opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada

L’illecito amministrativo è accertato da un organo (es. polizia stradale, polizia municipale, carabinieri) che redige il verbale di accertamento e la contestazione può essere immediata o differita, a secondo dei casi.

Quando la contestazione immediata non è possibile, si procede a notificazione successiva del verbale entro i termini previsti, ossia 90 giorni al residente in Italia, 360 al residente all’estero).

Dalla notifica del verbale decorrono i termini per:

  • il pagamento in misura ridotta, entro 5 giorni;
  • il ricorso al prefetto, entro 60 giorni;
  • l’opposizione al giudice, entro 30 giorni.

L’opposizione non sospende automaticamente l’esecuzione, ma il giudice può sospendere, su istanza e in presenza di gravi e documentati motivi, nella prima udienza, con ordinanza motivata.

La competenza è del giudice di pace del luogo in cui si è consumata l’infrazione o del prefetto della provincia.

In caso di sinistro stradale è consigliabile richiedere l’intervento delle autorità.

ATTENZIONE!!!

Capita che la Polizia o i Carabinieri, successivamente al loro intervento, sanzionino ai sensi del C.d.S., i conducenti coinvolti nel sinistro stradale. In questi casi, ove vi siano gli estremi, che possono essere per Vizi di Forma o di Diritto, è opportuno impugnare il verbale e chiederne l’annullamento, atteso che le compagnie assicurative, nella fase stragiudiziale del sinistro, propongono, sfruttando la situazione, spesso ingiustamente, un concorso di colpa, giustificandolo come conseguenza della sanzione; A tal punto, ove vi siano i presupposti, occorre valutare la possibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria per ottenere la giusta corresponsabilità, ragione al 100% o concorso di colpa ex art. 2054 c.c..


Condividi la notizia sui tuoi social!